Esonero lavoratori agricoli febbraio 2021, dall’INPS arrivano le istruzioni sull’agevolazione prevista dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis.
I chiarimenti sui requisiti e sulla procedura per presentare la domanda sono contenuti nella circolare numero 156 del 21 ottobre 2021.
Nel documento di prassi pubblicato dall’Istituto previdenziale sono riportati i soggetti beneficiari della misura, i contributi interessati dall’esonero, i limiti della normativa sugli aiuti di Stato e le modalità per accedere all’agevolazione.
I benefici riguardano l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese agricole, comprese le aziende che producono vino e birra.
Esonero lavoratori agricoli febbraio 2021, le istruzioni INPS sull’agevolazione del decreto Sostegni bis
L’INPS pubblica le istruzioni per l’accesso all’esonero dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori agricoli, previsto dal decreto Sostegni bis per la mensilità di febbraio 2021.
Nello specifico, a prevedere l’agevolazione è l’articolo 70, comma 1, del decreto-legge n.73/2021.
A fornire le indicazioni sui beneficiari dell’agevolazione e sulle modalità di accesso è la circolare numero 156 del 21 ottobre 2021.
INPS – Circolare numero 156 del 21 ottobre 2021
Imprese delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra. Esonero ai sensi dell’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a favore dei datori di lavoro, dal versamento dei contributi previdenziali per la mensilità di febbraio 2021 e, a favore dei lavoratori autonomi agricoli, dal versamento della contribuzione di competenza del mese di febbraio 2021.
Per il modulo e per la presentazione delle domande si deve aspettare la pubblicazione di un successivo messaggio INPS.
Nel testo l’Istituto sottolinea, infatti, quanto segue:
Le attività devono essere ricomprese tra i codici ATECO indicati dal decreto Sostegni bis e riportati nell’allegato 1 alla circolare dell’INPS.
Nello specifico, nel rispetto dei requisiti richiesti, possono beneficiare dell’agevolazione le attività i cui codici ATECO sono riportati nella tabella riassuntiva.
Codice ATECO | Attività |
---|---|
01.21.00 | Coltivazione di uva |
11.02.10 | Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. |
11.02.20 | Produzione di vino spumante e altri vini speciali |
11.05 | Produzione di birra |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
L’esonero è previsto sia per la contribuzione dei datori di lavoro, sia per i lavoratori autonomi, quali imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
L’agevolazione non si applica ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni.
L’esonero riguarda la contribuzione dovuta, al netto di altre agevolazioni o riduzioni relative alla previdenza obbligatoria.
Sono escluse:
- ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
- il contributo per il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- il contributo ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per avere accesso all’agevolazione è necessario rispettare le condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per i lavoratori autonomi agricoli, ovvero coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri, l’esonero riguarda mese di febbraio 2021 e corrisponde a un dodicesimo dei contributi dovuti per il 2021.
Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL. L’esonero spetta al netto di altre agevolazioni o riduzioni di aliquote.
Esonero lavoratori agricoli febbraio 2021: come accedere all’agevolazione
L’esonero deve rispettare i limiti previsti per gli regolati dalla decisione C (2020) 4977 final del 15 luglio 2020.
Nella circolare si legge infatti quanto segue:
“L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione”.
Nello specifico, l’importo complessivo non può superare la somma di 1.800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere).
Per i settori interessati i limiti sono i seguenti:
- 225.000 euro per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- 270.000 euro per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura.
Gli aiuti devono essere concessi entro il termine del 31 dicembre 2021 e non spettano a imprese già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.
A riguardo un’eccezione è rappresentata dalle micro o piccole imprese.
Deve inoltre essere dimostrato un calo del fatturato di almeno il 30 per cento nel confronto tra la mensilità di febbraio 2021 e quella dello stesso periodo del 2019.
Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la domanda attraverso lo specifico modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021”.
Tale modulo sarà reso disponibile dall’Istituto nel “Portale delle Agevolazioni”.
Per i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”, il modulo “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021” sarà reso disponibile nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”.
I soggetti in questione dovranno fare riferimento alla sezione “Comunicazione bidirezionale” e seguire il percorso “Invio comunicazione”.