Con una recente circolare, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire i primi importanti chiarimenti, per la “definizione dei carichi di modesto importo affidati all’Agente della Riscossione” (ex esattoria), disposta dal Governo con il Decreto Sostegni.
La “definizione” consiste nell’annullamento automatico di tutti i debiti, anche se residuali in conseguenza di pagamenti parziali, risultanti al 23 marzo 2021, di importo non superiore a € 5mila. L’annullamento interessa anche i debiti compresi nelle più recenti edizioni di definizione agevolata, rottamazione-ter e saldo e stralcio. Il limite d’importo si intende comprensivo di capitale (imposte, contributi, ecc.), interessi e sanzioni, come risultante dal singolo carico affidato all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Sono esclusi dall’importo gli aggi, ovvero i compensi spettanti all’Agente della riscossione, che saranno a carico della fiscalità generale. Anche un debito complessivo, ad esempio di € 15mila, composto da tre debiti di diversa natura o creatisi in tempi diversi (carichi), potrà essere annullato per le singole componenti che non superano il limite di € 5mila composto come appena sopra riportato. L’annullamento riguarda i debiti la cui riscossione è affidata all’Agente della Riscossione, a prescindere dalla natura del creditore affidante, pubblico o privato, con l’eccezione dei debiti normativamente esclusi:
• somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
• crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea (ad esempio i dazi doganali);
• l’IVA riscossa all’importazione.
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, il contribuente può verificare se ha debiti e se sono ammissibili alla definizione agevolata. Ammissibili appunto e non automaticamente ammessi, poiché il beneficio è riservato a quei contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, non superiore a € 30mila.
Se il contribuente è un soggetto diverso dalla persona fisica (es. società di capitale), la verifica del limite reddituale verrà effettuata con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019.
Se lo stesso debito è intestato a più contribuenti ed uno di essi supera il limite reddituale di € 30mila, l’annullamento non verrà effettuato. Sarà l’Agenzia delle entrate a verificare il rispetto del limite reddituale, riscontrandolo dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti potenzialmente interessati.
La procedura, per la quale non occorre alcuna iniziativa da parte del contribuente, si concluderà il 31 ottobre, con la cancellazione automatica dei debiti in questione e della riscossione coattiva.